Réglementation des voyages pour un enfant avec l’un de ses parents
Les règles sont différentes si l’enfant voyage avec l’un de ses parents ou pas.
Voyage avec l’un des parents
Si l’enfant voyage avec l’un de ses parents, il doit présenter des documents différents selon le pays de destination.
En Europe
Si l’enfant voyage dans un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, une carte d’identité valide est suffisante.
Attention : Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne, ni de l’Espace Économique Européen (EEE).
Dans un autre pays
En fonction des exigences du pays, l’enfant doit présenter :
- soit un passeport individuel valide (qui peut être obtenu pour tout mineur, même un bébé),
- soit un passeport individuel valide et un visa.
Le livret de famille ne peut pas être exigé y compris si l’enfant et le titulaire de l’autorité parentale portent un nom différent.
Certains pays peuvent exiger la preuve que l’autre parent autorise le voyage. Par exemple, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Maroc ou la Suisse .
Pour savoir quels sont les documents exigés par le pays de destination, consultez les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr.
Il est vivement recommandé de consulter l’ambassade ou le consulat du pays de destination.
Où s’adresser ? Ambassade ou consulat français à l’étranger
Voyage seul ou avec une autre personne
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger sans l’un de ses parents doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST).
Les règles dépendent de la nationalité du parent signataire de l’AST.
Parent français
L’enfant qui voyage à l’étranger sans l’un de ses parents doit avoir les documents suivants :
- Original du formulaire cerfa n°15646 signé par le titulaire de l’autorité parentale
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa si nécessaire selon le pays de destination.
- Consultez les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr.
- Copie d’un justificatif d’identité du parent signataire (carte d’identité,passeport).
- Le justificatif d’identité doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans.
- Si le parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle, carte d’identité ou passeport de la personne titulaire de l’autorité parentale.
Aucun autre document (par exemple, livret de famille) ne peut être exigé lorsque le mineur passe la frontière, y compris si le mineur porte un nom différent que le parent signataire de l’AST.
À noter : L‘enfant doit présenter une AST même s’il ne fait qu’une escale à l’étranger.
Parent étranger européen
Si le parent qui établit et signe l’AST est européen, l’enfant qui voyage à l’étranger sans l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
- Original du formulaire cerfa n°15646 signé par le titulaire de l’autorité parentale
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa si nécessaire selon le pays de destination.
- Consultez les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr.
- Copie d’un justificatif d’identité valide du parent signataire (carte d’identité, passeport ou titre de séjour).
- Si le parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle ou copie d’un titre d’identité valide de la personne titulaire de l’autorité parentale.
Aucun autre document (par exemple, livret de famille) ne peut être exigé lorsque le mineur passe la frontière, y compris si le mineur porte un nom différent que le parent signataire de l’AST.
À noter : L’enfant doit présenter une AST même s’il ne fait qu’une escale à l’étranger.
Parent étranger d’une autre nationalité
Si le parent qui établit et signe l’AST est étranger, l’enfant qui voyage sans l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
- Original du formulaire cerfa n°15646 signé par le titulaire de l’autorité parentale
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa si nécessaire selon le pays de destination.
- Consultez les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr.
- Copie d’un justificatif d’identité valide du parent signataire : passeport, titre de séjour, titre d’identité et de voyage pour réfugié ou apatride.
- Si le parent n’a pas l’autorité parentale : carte professionnelle ou copie d’un titre d’identité valide de la personne titulaire de l’autorité parentale.
Aucun autre document (par exemple, livret de famille) ne peut être exigé lorsque le mineur passe la frontière, y compris si le mineur porte un nom différent que le parent signataire de l’AST.
À noter : L’enfant doit présenter une AST même s’il ne fait qu’une escale à l’étranger.
La normativa relativa ai minori in viaggio è abbastanza complessa, perché è in continua evoluzione e varia a seconda della destinazione del viaggio, della cittadinanza di chi viaggia e del mezzo di trasporto utilizzato.
Viaggiare in Italia con minori
Come regola generale, se si parte con un minore per un viaggio all’interno dei confini nazionali, non sono necessari particolari documenti per i bambini.
Tuttavia, se si decide di viaggiare in aereo, anche all’interno del Paese, è richiesto ai minori un documento individuale di riconoscimento. Secondo la normativa vigente, anche i minori di 15 anni possono richiedere il rilascio di una carta d’identità individuale che è di durata triennale (per i minori da 0 a 3 anni) o quinquennale (per i minori fra i 3 e i 17 anni). Per ottenerla i genitori devono recarsi con tre fototessere presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Viaggiare in Europa con minori
Dal 26 giugno 2012, per poter viaggiare all’interno dell’Unione Europea, i minori devono essere in possesso del passaporto individuale o della carta d’identità valida per l’espatrio (la validità per l’espatrio deve essere richesta espressamente alle autorità competenti). Se il minore ha meno di 14 anni e deve recarsi in una destinazione dell’Ue senza i genitori, occorre richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica da parte della questura. Altri dettagli sono reperibili sul sito dell’Ue.
Viaggiare con minori in Paesi extra-europei
Fino a poco tempo fa i genitori dei minori potevano iscrivere il figlio nel proprio passaporto. A partire dal 26 giugno 2012, questa procedura non è più valida (ma il passaporto col figlio iscritto rimane valido per il genitore fino alla sua naturale scadenza): ai minori in viaggio verso Paesi extraeuropei è richiesto il possesso di un passaporto individuale (quelli con durata decennale rilasciati prima del 25 novembre 2009 restano validi, a condizione che siano inclusi i dati dei genitori per i minori di 14 anni). Come per la carta d’intentità, anche per il passaporto esistono due tipologie di validità a seconda dell’età del bambino o ragazzo: triennale per i minori da 0 a 3 anni, quinquennale per i minori da 3 a 17 anni.
Per ottenere il rilascio di questo documento la procedura prevede l’assenso di entrambi i genitori (o il nulla osta del giudice tutelare). Se uno dei due genitori dà il proprio assenso, ma è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può fornire all’altro genitore una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio, insieme alla fotocopia del proprio documento d’identità, firmato in orginale.
Sul sito Viaggiaresicuri curato dalla Farnesina, è possible verificare nel dettaglio i documenti necessari (ed eventualmente visti o permessi speciali) per visitare i vari Paesi del mondo.
Passaporto per minori: dove e come presentare domanda
La richiesta di passaporto va presentata in questura o, se il richiedente si trova all’estero, nelle rappresentanze diplomatiche. Secondo la normativa vigente i nuovi passaporti con microchip non prevedono l’acquisizione delle impronte e la firma digitalizzata per i minori di età inferiore ai 12 anni. Sono invece sempre presenti sul passaporto, a prescindere dall’età del minore, i dati anagrafici dei genitori viventi.
La documentazione necessaria per presentare la domanda è la seguente:
– un documento di riconoscimento valido del minore (è consigliabile portare con sé anche una fotocopia dello stesso);
– 2 foto formato tessera del minore;
– 1 contrassegno telematico di 40,29 euro che sostituisce la vecchia marca da bollo, ha valore annuale e va acquistato presso una rivendita di valori bollati, prima di recarsi all’Ufficio competente per il rilascio dei passaporti;
– ricevuta di pagamento di euro 42,50, effettuato tramite bolletino di conto corrente (bolletini pre-compilati sono reperibili negli uffici postali), intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Il sito della Polizia di Stato, oltre a spiegare nei dettagli l’iter burocratico e fornire tutta la documentazione necessaria da compilare, consente al richiedente di ridurre i tempi di attesa, prenotando online il proprio appuntamento in questura.
Normativa vigente sull’accompagnamento dei minori in viaggio
I minori dai 14 ai 17 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia all’interno dell’Ue che per destinazioni extra Ue.
Fino al compimento dei 14 anni, invece, i minori possono espatriare solo se:
– accompagnati da un genitore (o chi esercita la potestà genitoriale), previa iscrizione dei dati dei genitori o del tutore all’interno del passaporto del minore oppure esibizione al momento dell’espatrio dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita o del documento di nomina del tutore;
– affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagnamento;
– affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dal tutore ad un Ente (di solito la compagnia aerea).
La dichiarazione di accompagnamento deve riportare il nome dell’accompagnatore o Ente a cui viene affidato il minore, deve essere sottoscritta dai genitori o dal tutore, e va presentata in questura (meglio portare insieme alla dichiarazione i documenti dell’accompagnatore, dei genitori e del minore). Effettuata tale procedura la questura rilascerà un documento di autorizzazione, che andrà presentato dall’accompagnatore alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento; queste le principali novità:
– la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
– gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
– nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
– nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.
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